L’Ispettorato nazionale del lavoro, con nota 616 del 03/04/25, ha preso una posizione netta sulla erogazione mensile dei ratei di TFR.
Per la INL, il TFR rappresenta una somma accumulata durante il rapporto di lavoro, al fine di assicurare un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.
Pertanto, alla luce di ciò, l’accordo individuale tra datore di lavoro e dipendente, può avere ad oggetto un anticipo del TFR saltuario, ma non un automatico inserimento mensile della quota in busta paga, in quanto per la INL si configurerebbe come una integrazione della retribuzione, diventando quindi imponibile ai fini contributivi.
Alla luce di cio’, in caso di ispezione, l’Ispettorato la diffida ad accantonare il TFR, con eventuale sanzione nel caso in cui il datore di lavoro non ottemperi.
Questo nota ovviamente pone non pochi problemi, soprattutto alle attività stagionali, che dovrebbero trovarsi a erogare somme ingenti per TFR, al termine della stagione, allorquando il lavoro diminuisce.