Riforma lavoro sportivo

A decorrere dal 1 luglio 2023 è entrata in vigore la “Riforma dello Sport” che, con il D.Lgs 36/2021 ha introdotto molte modificazioni nella tipologia di contratti utilizzabili e nella gestione fiscale e contributiva degli stessi.

Dal 1 luglio 2023, lo sport, attraverso le ASD, non potrà più avvalersi dei cd redditi diversi (art.67 Tuir).

Se l’attività sportiva è esercitata mediante corrispettivo, abbiamo la figura di Lavoratore Sportivo; viceversa, se non c’è alcun corrispettivo si configura il Volontario Sportivo.

Il lavoratore sportivo è il tesserato che svolge mansioni propriamente riconducibili ai regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva, con esclusione delle mansioni amministrativo gestionali.

Il lavoro sportivo si concretizzerà nel contratto di collaborazione coordinata e continuativa, quando la durata della prestazione del lavoratore, sia non superiore alle 24 ore settimanali (escluso il tempo dedicato alle manifestazioni sportive).

Le modifiche piu’ importanti riguardano il trattamento fiscale e contributivo dei compensi:

fino a euro 5.000,00 non vengono calcolati Irpef e Inps; peraltro fino a tale fascia di reddito, non vi sarebbero gli adempimenti obbligatori di assunzione, elaborazione Lul e uniemens.

Da euro 5.000,01 a 15.000,00 resta l’esenzione Irpef; si calcolano i contributi alla gestione separata Inps, con aliquote che vanno dal 24% al 27,03%, per il lavoro sportivo, e del 35,3% circa per le cococo amministrativo gestionali; altra agevolazione, prevista fino al 2027, sta nel fatto che dette aliquote, si calcolano sul 50% dell’imponibile.

Viene confermata l’esclusione della tassazione Inail, avendo per legge le ASD, coperture assicurative in essere.

Pertanto, diventano obbligatori i seguenti adempimenti:

Unilav di assunzione; elaborazione LUL, denunce mensili Uniemens, rilascio Cu.